Documentazione caso Salah prodotta da Gruppo Ulisse
Il 17 maggio 2004 dopo essere stato prelevato da una volante vicino alla stazione il signor Chfouka Salah viene portato in questura e qui gli viene notificato il provvedimento d’espusione . E’ scaduto il termine dei 60 giorni senza che il signor Chfouka abbia fatto mai richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno.Viene detto al signor Chfouka , quando egli fa presente che ciò non corrisponde al vero, che così risulta al Questore e si deve osservare la legge. Il signor Chfouka ha un foglio, dal quale si deduce che un funzionario di polizia gli aveva fissato un appuntamento e numerosi testimoni che attestano che egli si è presentato in Questura a Lucca per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sette giorni dopo una delegazione guidata dal sindacalista della Cgil Bertini viene ricevuta in Questura nel corso dell’iniziativa “Un caffè per Salah” e da parte della Questura si assicura benevolenza nel cercare una soluzione positiva del caso del Signor Chfouka.
Una settimana dopo il Prefetto conferma l’espulsione del Signor Chfouka in quanto non ha mai richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il signor Chfouka decide così di rivolgersi alla magistratura facendo ulteriore ricorso contro la sua espulsione.
Il 30 Giugno 2004 il Giudice Terrusi sciogliendo la riserva formulata nell’udienza del giorno prima respinge il ricorso del Signor Chfouka ritenendolo infondato. Il dottor Terrusi motiva la sua decisione affermando che: 1-il foglio, dal quale si deduce che un funzionario di polizia ha fissato un appuntamento al Signor Chfouka, non costituisce prova dell’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso scaduto, in quanto si tratta di una prenotazione presso l’ufficio immigrazione della Questura di Lucca, recante data 5 marzo 2004, senza alcuna specificazione oggettiva e funzionale; 2- che l’apposizione manoscritta “rinnovo 16/2/2004”, che compare in alto a destra del foglio suddetto, è irrilevante in sé, non essendo possibile apprezzarne la provenienza dell’amministrazione pubblica,3- il Signor Chfouka non ha mai presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e va ricordato che per una giurisprudenza consolidata spetta a Lui l’onere della prova in ordine ai titoli di ingresso e/o permanenza nel territorio dello stato.
In merito al punto 3 c’è da precisare però che i titoli suddetti non sono la richiesta di rinnovo.
Il Signor Chfouka ha fatto ulteriore ricorso in Cassazione.
Il 17 maggio 2004 dopo essere stato prelevato da una volante vicino alla stazione il signor Chfouka Salah viene portato in questura e qui gli viene notificato il provvedimento d’espusione . E’ scaduto il termine dei 60 giorni senza che il signor Chfouka abbia fatto mai richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno.Viene detto al signor Chfouka , quando egli fa presente che ciò non corrisponde al vero, che così risulta al Questore e si deve osservare la legge. Il signor Chfouka ha un foglio, dal quale si deduce che un funzionario di polizia gli aveva fissato un appuntamento e numerosi testimoni che attestano che egli si è presentato in Questura a Lucca per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sette giorni dopo una delegazione guidata dal sindacalista della Cgil Bertini viene ricevuta in Questura nel corso dell’iniziativa “Un caffè per Salah” e da parte della Questura si assicura benevolenza nel cercare una soluzione positiva del caso del Signor Chfouka.
Una settimana dopo il Prefetto conferma l’espulsione del Signor Chfouka in quanto non ha mai richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il signor Chfouka decide così di rivolgersi alla magistratura facendo ulteriore ricorso contro la sua espulsione.
Il 30 Giugno 2004 il Giudice Terrusi sciogliendo la riserva formulata nell’udienza del giorno prima respinge il ricorso del Signor Chfouka ritenendolo infondato. Il dottor Terrusi motiva la sua decisione affermando che: 1-il foglio, dal quale si deduce che un funzionario di polizia ha fissato un appuntamento al Signor Chfouka, non costituisce prova dell’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso scaduto, in quanto si tratta di una prenotazione presso l’ufficio immigrazione della Questura di Lucca, recante data 5 marzo 2004, senza alcuna specificazione oggettiva e funzionale; 2- che l’apposizione manoscritta “rinnovo 16/2/2004”, che compare in alto a destra del foglio suddetto, è irrilevante in sé, non essendo possibile apprezzarne la provenienza dell’amministrazione pubblica,3- il Signor Chfouka non ha mai presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e va ricordato che per una giurisprudenza consolidata spetta a Lui l’onere della prova in ordine ai titoli di ingresso e/o permanenza nel territorio dello stato.
In merito al punto 3 c’è da precisare però che i titoli suddetti non sono la richiesta di rinnovo.
Il Signor Chfouka ha fatto ulteriore ricorso in Cassazione.





